venerdì 11 marzo 2016

VOLETE SAPERE COME SI VIVESSE AL FEMMINILE SOTTO FEDERICO II ?

Pubblichiamo volentieri, fuori dei riflettori (talora ipocriti) della Giornata della Donna, un articolo sulla condizione femminile al tempo di Federico II, da noi tutti considerato un illuminato per i suoi tempi ma che, come monarca, doveva sottostare alla coscienza giuridica del tempo. Un bel contributo quello della prof che vuole solo delucidarci su di una condizione millenaria. Crediamo che non solo avvocati e studenti universitari ma tutti dovrebbero leggere, al di là dei particolari storici, quale reificazione sia stata a lungo operata sulla Donna. 

Donna: per molti secoli e per molte culture attuali solo un'ombra


LE DONNE NELLE COSTITUZIONI MELFITANE (LEGGI DI FEDERICO II DI SVEVIA - 1231)

La giornata della donna (giornata e non “festa”, come sempre più spesso si sente dire e dalle donne stesse)  per quest’anno si è conclusa: spenti i riflettori  sulle varie vicende di violenze, di abusi, di sopraffazioni e di soprusi (siamo nel 2016!), ritorniamo tutti alla quotidianità, fatta di relazioni e di mediazioni, di routine e di voglia di cambiamento. Molto si parla, anche a sproposito, delle donne, del loro ruolo sociale (parlare oggi di ruoli sociali vuol dire imbarcarsi in un’avventura ignota ed oscura – Bauman definisce la nostra società “liquida”);  ci muoviamo entro i confini delle tre dimensioni del mondo reale, ma ci estendiamo nel mondo virtuale, in modo particolare in Internet, ottimo strumento, quando lo si sa usare, strumento di morte (suicidio) quando non si ha un criterio di discernimento (se non so cosa scegliere e perchè, prenderò le prime informazioni che mi capitano sottomano, anche quelle inutili e, molto più pericolosamente, quelle false). Della Storia delle donne se ne sono occupati in molti (anche se non sono abbastanza); per chi non volesse leggere dei libri, sul web troviamo vari contributi più o meno affidabili. Il cammino fin qui percorso nella nostra società dalle donne è stato lungo, ma ancor più lunga è la strada da percorrere.
Mi soffermerò, pur non entrando nei particolari, sull’analisi storica delle donne nella legislazione federiciana. Federico II (1194 - 1250) è una figura storica controversa su cui generazioni di studiosi hanno scritto esaminandone molteplici aspetti della personalità, della politica, della cultura, ma raramente interessandosi all’attenzione da lui dedicata alle donne nelle Costituzioni di Melfi del 1231, il suo corpus di leggi. E’ stato detto tutto ed il contrario di tutto: egli è stato visto allo stesso tempo come l’Anticristo ed il Principe della pace, come l’affossatore dei pontefici ed il Puer Apuliae, come il tiranno e l’antesignano del principe moderno. La storiografia si è spaccata in due prendendo in esame un imperatore il cui mito ha varcato il suo tempo per arrivare sino a noi. Bisogna liberare la figura del sovrano dai miti sorti già dal XIII secolo che hanno alimentato, nei secoli seguenti, ulteriori leggende prive di fondamento storico. Anche le Costituzioni di Melfi, come ogni ambito d’azione e di pensiero dello Svevo, hanno risentito dell’ideologia di fondo dello storico che via via le ha analizzate. Il sovrano elaborò cinquantadue leggi relative a vari aspetti della vita delle donne nel Regnum: esse riguardano il matrimonio e la costituzione di dote, l’adulterio, la prostituzione, i filtri d’amore e gli alimenti dannosi, il ratto e la violenza, i procuratori ed i tutori delle donne ed il diritto di successione. Tra queste norme, alcune sono state create ex novo dallo Svevo, altre, invece, si rifanno alle assise del normanno Ruggero II (ad esempio quelle riguardanti le procedure matrimoniali, l’adulterio, il lenocinio o il ratto di monache), alle leggi di Guglielmo I e di Guglielmo II (ad esempio quelle attinenti alla costituzione di dote o alla violenza sulle prostitute), al diritto romano (quelle che riguardano il ratto delle donne, i tutori per i minori o i procuratori delle donne), al diritto longobardo (sulla successione di una figlia vedova).
Matrimonio e costituzione di dote: dieci sono le norme di argomento matrimoniale; egli si occupa delle donne di elevata condizione sociale (d’altra parte le differenze cetuali hanno caratterizzato profondamente la storia delle donne nel Medioevo). L’unica norma relativa a tutte le donne del regno è quella che vieta il matrimonio con stranieri: in questo caso la preoccupazione di fondo è che i beni del regno restino nel regno. Il matrimonio feudale era  un accordo tra genitori che legavano tra loro i propri figli nell’interesse della terra. Anche nelle norme federiciane il matrimonio è un rapporto di alleanza che la donna ha il dovere di mantenere tra i due gruppi familiari. La donna deve garantire l’uso del corpo e dei beni che porta.  Nel diritto romano la donna portava allo sposo la dote: essa veniva data o solo promessa il giorno delle nozze. Nel caso di matrimoni infecondi o da cui non sopravvivesse la prole, la dote andava restituita; durante il matrimonio essa stava nelle mani del marito. Federico II stabilisce di dare solennità e pubblicità al matrimonio; ciò deriva da un’assisa di Ruggero II. Nei primi tre secoli di storia della Chiesa non c’è stata alcuna cerimonia nuziale.; i primi riti appaiono alla fine del IV secolo: in Oriente si usava incoronare gli sposi, in Occidente il sacerdote benediva i nubendi. In Gallia il sacerdote benediva la coppia quando questa era nel letto nuziale, in thalamo. In Italia la benedizione veniva impartita in chiesa o davanti ad essa. Il Concilio di Arles del 524 decretò che fosse necessario sposarsi con una cerimonia pubblica.
Da cosa è dettato l’interesse di Federico per la regolamentazione della costituzione di dote? Il passaggio di una donna da un lignaggio all’altro comporta il trasferimento di ricchezze; lo Svevo, perciò, regola e controlla i trasferimenti di ricchezza ed i meccanismi di alleanza tra i feudatari: la donna non è che un mezzo per ottenere uno scopo.
Adulterio: nove le leggi sull’adulterio: di queste, sei si devono a Ruggero II, due a Guglielmo e solo una a Federico II. Già la schiacciante presenza della normativa normanna sull’argomento in questione è indicativa del fatto che allo Svevo era sufficiente la regolamentazione preesistente sulla materia. La colpa dell’adulterio ricade sempre sulla moglie: è lei l’adultera e va punita col taglio del naso o la flagellazione in pubblico, va ripudiata od uccisa, se colta in flagranza di reato. Il marito, l’uomo, subisce il disonore dell’adulterio ed è obbligato a punire la moglie infedele. Nel XIII secolo l’adulterio femminile è considerato crimine di rilevanza pubblica; ad esso si applicano le pene più infamanti. Federico II nel Proemium  alle Costituzioni parla della creazione dell’uomo e della donna dal libro del Genesi: la donna scaturisce da una costola di Adamo, è a questo subordinata ed è naturalmente incline al male, visto che ha determinato la cacciata dal Paradiso terrestre per sé e per il suo compagno.
Il sovrano dà prova, così, di essere figlio del suo tempo e delle teorizzazioni della Chiesa sulla donna. La virtù della donna, la sua fedeltà al marito era un interesse della stirpe: i figli adulterini di una donna non sono ben individuabili, diventano così molto pericolosi. La fedeltà sessuale è al centro della trasmissione dei beni e del patrimonio, qual è il matrimonio, e l’adulterio rompe l’ordine sociale.
Prostituzione: Le norme sulla prostituzione inserite nelle Costituzioni sono  cinque; Federico si serve di tre assise di Ruggero: due di queste le emenda. Già nel 1221 Federico II si era preoccupato che le prostitute non si confondessero con le donne oneste: le allontana dal centro abitato e, come segno di distinzione, impone loro di indossare un corto mantello. Esse possono recarsi ai bagni pubblici solo il mercoledì e, nel caso in cui contravvengano a questi ordini, la pena a cui vanno sottoposte è la fustigazione. A Melfi Federico usa lo stesso criterio: distingue la prostituta, donna perduta, dalla donna onesta; egli cerca di salvaguardare l’onestà delle donne finchè è possibile. Chiunque attenti alla castità o al vincolo matrimoniale delle donne, sia esso un lenone o una madre, va duramente punito, come le adultere. La donna che, invece, è pubblicamente una prostituta non va incontro all’accusa di questa colpa.  La società medievale per le donne prevede che la “normalità” sia che esse  possano essere spose o monache: al di fuori di questo ordine c’è il caos, la prostituzione, il vizio, il peccato, la morte: vedove che vivono da sole, domestiche sono tutte sospettate di cattiva condotta. La prostituta rompe l’ordine sociale, è al di fuori delle regole costituite, è una “diversa”, è fuori dalla famiglia che funziona da gabbia coercitiva. In città esisteva un postribulum, una casa di tolleranza ; i bagni pubblici erano usati come case di tolleranza e la regolamentazione dell’accesso ad essi era ad opera del legislatore; esisteva una mezzana che, sposa e madre, era probabilmente colei che conduceva sulla via della Le cause che spesso inducevano le donne a prostituirsi erano varie: la metà era stata costretta con la violenza; un quarto era costretto a prostituirsi dalla propria famiglia o da cattive condizioni sociali; un altro quarto era costituito da coloro che avevano scelto di fare mercato del loro corpo, senza alcuna costrizione. Le cause che spesso inducevano le donne a prostituirsi erano varie: la metà era stata costretta con la violenza; un quarto era costretto a prostituirsi dalla propria famiglia o da cattive condizioni sociali; un altro quarto era costituito da coloro che avevano scelto di fare mercato del loro corpo, senza alcuna costrizione.
Anche le prostitute, quindi, hanno l’onere di difendere l’ordine sociale: mettono al sicuro l’onore delle donne di rango ed è proprio questa la preoccupazione di Federico II con le sue leggi.
Filtri d’amore ed alimenti dannosi (contraccezione): tre sono le leggi che riguardano la produzione, la vendita ed il consumo di filtri d’amore e sostanze nocive. Queste norme sono strettamente connesse con la pratica della contraccezione e con la convinzione che alcune donne avessero dei poteri magici, riuscendo a produrre filtri o pozioni o a realizzare sortilegi. Le tre leggi si inseriscono pienamente nella cultura medievale prodotta da uomini che hanno paura delle donne e dei loro supposti poteri; con esse Federico si colloca appieno nel suo tempo. La Chiesa nell’ Alto Medioevo stabilisce un calendario molto ristretto dei momenti in cui due coniugi possono avere rapporti sessuali; essa controlla anche la liceità delle pratiche e delle posizioni d’amore. A cominciare dal XIII secolo, una volta all’anno ogni fedele deve rendere conto al confessore delle sue trasgressioni alla norma sessuale dettata dalla Chiesa; in questo periodo l’età delle donne che andavano in spose varia dai dodici ai diciotto anni (le donne più giovani appartenevano ai ceti più abbienti; le meno giovani ai ceti rurali), quindi le gravidanze occupavano circa la metà della vita delle donne maritate prima della quarantina. Secondo i divieti ecclesiastici, una coppia non avrebbe potuto avere rapporti sessuali durante la gravidanza della moglie, almeno sin da quando il feto cominciava a muoversi. Inoltre la Chiesa vietava di avere rapporti durante l’allattamento, poiché un’eventuale fecondazione in quel periodo avrebbe accorciato l’allattamento, pregiudicando la vita del figlio maggiore; durante il ciclo mestruale, perché c’era il rischio di avere figli malati o deformi; durante l’Avvento e la Quaresima. Dal XIII secolo le posizioni dei teologi sulle pratiche contraccettive si attenuarono: secondo alcuni non era più da considerarsi vietata l’unione di una coppia sterile o era ammesso il coitus reservatus. Rimase inalterata la condanna dei rapporti contro natura ai quali la Chiesa attribuiva scopi contraccettivi (in realtà queste pratiche pare non abbiano rallentato affatto il ritmo delle nascite). La teoria era però molto lontana dalla realtà di vita delle coppie medievali. Si parla di venena sterilitatis  sin dai tempi dei padri della Chiesa. Alcune delle pratiche contraccettive più usate erano queste: alcune donne si cospargevano il corpo nudo con del miele e si rotolavano poi su chicchi di grano precedentemente sparsi su un lenzuolo: raccoglievano i chicchi che si attaccavano al loro corpo e, macinandoli con un movimento in senso contrario al corso del Sole, preparavano un pane che davano da mangiare al marito, con lo scopo di spegnerne gli ardori amorosi; altre si mettevano in ginocchio e si facevano fare sulla spalla nuda un pane che davano offrivano al marito, perché potesse essere travolto dalla passione; altre ancora mescolavano il sangue mestruale con cibo e bevande che facevano assumere al marito per potenziarne il desiderio; le mogli adultere che si accorgevano che i loro amanti avevano intenzione di lasciarle per sposarsi, con un sortilegio d’amore rendevano i loro uomini impotenti.
Federico condanna, nelle sue leggi, sia il produttore di sostanze velenose, sia l’acquirente: egli ha paura delle donne (è pienamente inserito nella koinè culturale del suo tempo) quindi contribuisce a mantenerle in una condizione di debolezza: realizza una rimozione della figura femminile da ruoli diversi da quelli che per tradizione competevano alle donne.
Ratto e violenza: il Liber Constitutionum contiene otto norme che regolano e puniscono la violenza contro le donne. Queste sono strutturate molto chiaramente in base alla distinzione che il Medioevo (quindi anche Federico II) fa della donna, secondo i ruoli fondamentali: sposa, monaca, prostituta. Al di là di questi ruoli le donne medievali non si sono mai arrischiate, tranne se non si mettevano in serio pericolo di essere considerate adultere o streghe. Lo Svevo regolamenta e punisce il rapimento e la violenza ai danni delle donne a seconda che esse siano monache, prostitute, o spose (o che abbiano solo preso accordi sponsalici o che siano già spose o vedove). L’uso della violenza sessuale nel Medioevo è molto diffuso: l’aggressore non ha mai colpa, visto che il sospetto grava sempre sulla vittima. Il maschio, anzi, aveva proprio il ruolo sociale di aggressore sessuale. Federico II condanna alla pena capitale chi rapisce o usa violenza ad una monaca, anche se questa non ha preso i voti. La condanna è la stessa anche nel caso di violenza contro le prostitute, ma solo in apparenza: egli dichiara che viene comminata la pena di morte a chi infligge violenza ad una prostituta esclusivamente con lo scopo di mantenere la pace sociale. In realtà occorre che il violentatore confessi la sua colpa o che essa venga accertata; la prostituta, poi, ha solo otto giorni di tempo per dimostrare che è stata violentata, scaduti i quali, decade ogni accusa. Anche la moglie, altro ruolo sociale femminile del Medioevo, viene difesa da Federico: egli giunge ad imporre una pena pecuniaria a chi, sentendo il grido di invocazione di una donna, non accorra in suo aiuto. Questo uso, però, fa parte dell’istituto della defensa, secondo il quale un aggredito poteva invocare il nome dell’imperatore per far cessare ogni ingiusta violenza.
Procuratori e tutori delle donne: le leggi sui procuratori delle donne sono dieci. A Federico premeva aggiornare le leggi dei sovrani normanni in materia di tutela e procura delle persone indifese, ossia di minori, indigenti e donne. L’istituto della tutela è romano; esso penetrò anche presso i Longobardi. Nel diritto romano postclassico esso fu confuso con l’istituto della curatela,  in favore di soggetti che non hanno ancora o che hanno perduto la piena capacità o in tutela di particolari interessi ed anche con quello dell’administatio, procura. La tutela si attribuiva normalmente per testamento alla madre di un minore, ai fratelli, agli zii, a persone legate alla famiglia anche da soli vincoli spirituali. In un secondo tempo interveniva l’autorità pubblica a difendere le vedove e gli orfani. L’istituto della tutela assume aspetti diversi nel diritto longobardo: il padre di una donna, i fratelli o i suoi parenti esercitano su di essa il mundio, una potestà perpetua, della quale le donne non possono liberarsi. Inizialmente esso si trasmette per successione dal padre ai fratelli della donna, ai parenti più prossimi; è trasmissibile al marito della donna: costui all’atto del matrimonio fa un dono al padre della sposa per il consenso datogli alle nozze. In seguito il mundio diventa oggetto di donazione e di vendita, tanto che a protezione della donna contro eventuali abusi del mundoaldo si impose la pratica della nomina di un curatore, l’avvocato o avvocatore. Il mundio toglieva alle donne qualsiasi forma di autonomia.
 Federico II non fa che rafforzare il dritto longobardo e il ruolo di subordinazione della donna nella sue leggi.
Diritto di successione: le leggi che parlano della successione sono tre. Gli interessi fondamentali dei ceti detentori della ricchezza erano due: assicurarsi che tutto l’asse ereditario passasse ai figli maschi (nobili o borghesi), i quali però avevano l’onere del paragium, ossia di provvedere ad un conveniente matrimonio per le sorelle o zie non sposate e viventi in casa, escluse dall’eredità e, nel caso di assenza di maschi, garantirsi che i beni e il titolo restassero in disponibilità familiare, passando alle figlie femmine, anche se così facendo si andava contro uno dei pilastri del diritto germanico e, quindi, di quello feudale, ossia quello della inabilità della donna alla piena capacità civile, oltre che alla funzione militare. Federico II istituzionalizza anche l’esclusiva successione femminile in assenza di maschi, che era diventata un uso comune nella società: ciò va contro le ragioni del fisco e deforma i principi originari dell’istituto feudale. Lo Svevo stravolge il diritto di successione feudale.
In realtà lo Svevo mirava molto più in alto: all’ inevitabile indebolimento graduale del sistema feudale attraverso il suo cadere in disadatte mani femminili. Le donne beneficiate dalle sue leggi sono solo un mezzo per ottenere quel fine. Ancora una volta le donne nelle Costituzioni melfitane sono usate dal sovrano: sono strumenti nelle sue mani, sia che persegua l’ordine sociale, sia che persegua lo smembramento del sistema feudale.
Leggi di vario argomento: quattro sono le norme relative alle donne che trattano di vari argomenti. Le prime due leggi del normanno Ruggero si riferiscono alle ancelle che, fuggite via dal loro padrone, vengono ritrovate e consegnate agli organi statali che le riutilizzano. Esse, come i servi, sono assimilate ad oggetti, tanto è vero che il seguito di una di queste leggi si riferisce agli oggetti ritrovati. Si può notare come ai gradi più bassi della scala sociale le differenze tra i sessi si affievoliscono sino a scomparire: le ancelle hanno un trattamento pari a quello dei servi. Federico II non si preoccupa delle ancelle: queste non solo sono donne, ma appartengono al ceto inferiore; per il sovrano è sufficiente mantenere in vigore le due norme ruggeriane, allo scopo di regolare l’iter burocratico nel caso di un loro eventuale ritrovamento. Le altre due norme servono a celebrare le iustitia federiciana: gli innocenti non devono pagare per i colpevoli. Le donne, se non si macchiano di complicità nei confronti dei loro uomini, possono usufruire della clemenza del sovrano, altrimenti non sfuggono alla condanna.

 Le donne del Liber Constitutionum sono perfettamente inserite nel loro tempo, difficile da vivere, tempo di violenze, di costrizioni, di sopraffazioni, di silenzio, di discriminazioni, in una parola nel tempo del Medioevo, alla stessa stregua di Federico II Hohenstaufen, un sovrano medievale; noi, donne europee del 2016, dobbiamo proseguire il lungo cammino verso una reale emancipazione, una liberazione da qualcosa o da qualcuno che passa sempre attraverso la comunicazione, il rapporto sociale, l’avvicinamento all’altro.
Rosa Maria Ciritella


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